La L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) , al cui art. 1, commi 414-416, ha previsto l’istituzione, in via sperimentale, del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno (con dotazione di euro 250.000 per il 2016 ed euro 500.000 per il 2017), al quale può accedere il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Con decreto del 15.12.2016 del Ministero della Giustizia sono stati individuati i Tribunali presso i quali è possibile presentare l’istanza e le modalità di corresponsione delle somme.

L’Istituto del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno ha avuto scadenza in data 31.12.2017, essendo stato istituito, a titolo di sperimentazione, esclusivamente per gli anni 2016 e 2017 e non essendo stato prorogato anche per altre annualità.